L'art. 1 dello schema di D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14.7.2025, prevede la sostituzione del co. 4-ter dell'art. 12 del TUIR, al fine di ridefinire i rapporti tra la disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico e le altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR, ad esempio in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 11 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
In base al nuovo co. 4-ter dell'art. 12 del TUIR, infatti, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, si devono considerare, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia:
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il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
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i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
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le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. (es. genitori, nonni, fratelli e sorelle) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, viene precisato che qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso co. 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri soggetti).
In pratica, la c.d. "clausola di salvaguardia" per l'applicazione delle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari, precedentemente prevista solo per i figli, viene estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione d'imposta per carichi di famiglia, ancorché questa sia stata abolita dalla legge di bilancio 2025, superando quindi i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 4.
L'art. 1 del D.lgs. correttivo stabilisce che le disposizioni del nuovo co. 4-ter dell'art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del correttivo stesso, quindi dal periodo d'imposta 2025, in pratica con effetto retroattivo dall'1.1.2025.