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Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Ambito applicativo (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 15.7.2025 n. 7)

Pubblicato il 16 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la consulenza giuridica 15.7.2025 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte a titolo di "mancia" dai clienti ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall'art. 1 co. 58 e segg. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Con l'occasione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale agevolato si applica indistintamente sia ai lavoratori che dipendono direttamente dalle predette strutture ricettive e della ristorazione sia a quelli che dipendono dalle agenzie di somministrazione e che sono utilizzati presso le citate strutture.
Inoltre, si precisa che con riferimento a questi ultimi, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta, e tali obblighi permangono anche se le mance riscosse dalle strutture ricettive o della ristorazione, destinate al lavoratore somministrato, sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice.