Con la consulenza giuridica 15.7.2025 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte a titolo di "mancia" dai clienti ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall'art. 1 co. 58 e segg. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Con l'occasione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale agevolato si applica indistintamente sia ai lavoratori che dipendono direttamente dalle predette strutture ricettive e della ristorazione sia a quelli che dipendono dalle agenzie di somministrazione e che sono utilizzati presso le citate strutture.
Inoltre, si precisa che con riferimento a questi ultimi, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta, e tali obblighi permangono anche se le mance riscosse dalle strutture ricettive o della ristorazione, destinate al lavoratore somministrato, sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice.