Da quanto stabilito dalla Cass. 16.7.2025 n. 19653 si desume che, ove le parti abbiano derogato alle disposizioni di cui all'art. 2561 c.c. (mantenendo in capo al concedente l'onere di "conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte"), le quote di ammortamento dei beni ricompresi nell'azienda concessa in affitto sono fiscalmente deducibili in capo al concedente ai sensi dell'art. 102 co. 8 del TUIR anche se le pattuizioni contrattuali prevedono il riaddebito agli affittuari delle relative spese di manutenzione ordinaria.
Nel caso di specie, in cui i contratti di affitto di ramo d'azienda attenevano a centri commerciali e cinematografi, erano posti a carico degli affittuari, in particolare, i "costi di manutenzione ordinaria, di personalizzazione e di gestione quotidiana e periodica delle spese comuni, quali costi relativi ai servizi di pulizia, di vigilanza, antincendio, servizio neve, ecc.".