La determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall'art. 20 co. 1 del D.lgs. 13/2024, secondo cui l'acconto deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
L'applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28.5.2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.