Le spese sostenute dall'1.1.2025 per interventi "edilizi" rientrano nel "nuovo" calcolo degli oneri detraibili previsto dall'art. 16-ter del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro.
Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, sono previsti due limiti:
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il limite previsto dalla specifica norma agevolativa (ad esempio, nel caso di interventi di recupero edilizio la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR spetta nel limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare, comprese le pertinenze);
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il limite massimo di spesa introdotto dall'art. 16-ter del TUIR che è pari all'importo "base" (14.000 euro o 8.000 euro) moltiplicato per un coefficiente in funzione del numero dei figli fiscalmente a carico.
Quando l'agevolazione viene ripartita in più rate annuali, come nel caso dei bonus "edilizi", l'art. 16-ter del TUIR prevede quindi che:
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sono escluse dal "nuovo" sistema di calcolo le spese sostenute fino al 31.12.2024;
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per le spese sostenute dall'1.1.2025 rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno (art. 16-ter co. 5 del TUIR). A fronte di una spesa di 90.000,00 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia, quindi, rientrano nel massimale di 9.000,00 euro di spesa che corrispondono al decimo dell'intera spesa sostenuta.