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Novità dello schema di d.lgs. su terzo settore, crisi d’impresa, sport e iva

Pubblicato il 27 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Lo schema di D.lgs. in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA, approvato in esame preliminare il 22.7.2025 e già sottoposto alle Commissioni parlamentari per i relativi pareri, prevede fra le altre misure anche la modifica dell'art. 19-ter del DPR 633/72, recante la disciplina della detrazione IVA per gli enti non commerciali. Secondo la relazione illustrativa al D.lgs., l'intervento non comporta modifiche sostanziali nell'esercizio della detrazione, ma solo il miglioramento formale del testo normativo. Sotto il profilo soggettivo, il nuovo testo non fa più riferimento all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, ma richiama in modo più generale "i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva". Resta fermo che, per i soggetti in parola, l'imposta assolta per gli acquisti di beni e servizi impiegati in parte per l'attività economica e in parte per fini estranei a essa è detraibile per la sola quota imputabile alla prima. Tuttavia, rispetto al testo attuale, è esplicitato che la quota detraibile va determinata "secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati". Inoltre, è confermato che, ai fini della detrazione IVA sugli acquisti "promiscui", gli enti devono adottare una contabilità separata. Viene però eliminato il riferimento agli artt. 20 e 20-bis del DPR 600/73, ed è indicato che la separazione deve riguardare:
  • le attività per cui gli enti sono soggetti passivi,
  • e le attività per cui gli enti non sono soggetti passivi.