L'ordinanza Cass. 28313/2025 stabilisce che, poiché le situazioni oggettive in base alle quali la disciplina delle società di comodo può essere disapplicata devono essere valutate con una certa elasticità, vi possono rientrare anche i casi di conclamata crisi societaria, che ha poi portato ad una procedura concorsuale a diversi anni di distanza. Anche prima dell'apertura della procedura, infatti, l'imprenditore può trovarsi nell'impossibilità, non dipendente dalla sua volontà, di conseguire i ricavi richiesti dal test di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/94.