Attualmente, la cessione di azioni proprie non possiede rilevanza fiscale, in quanto il trattamento contabile dell'acquisto e della successiva cessione di tali asset, come modificato a seguito del DLgs.139/2015, non ha impatti a Conto economico. In altri termini, poiché l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di azioni proprie non transita in Conto economico, in applicazione del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR, essa non concorre alla formazione del reddito imponibile. In merito, il Ddl. di bilancio 2026 prevede una specifica deroga al principio di derivazione rafforzata perla fattispecie della cessione delle azioni proprie determinando la rilevanza fiscale della relativa plusvalenza, allineandone così il trattamento fiscale a quello delle altre operazioni di cessione. Si afferma, infatti, che la differenza fra il corrispettivo di cessione delle azioni proprie e il costo di acquisto va considerato tra i ricavi imponibili ai fini delle imposte sui redditi. Gli Autori si chiedono se l'applicazione del principio contenuto nella nuova norma in esame possa incidere sulla possibilità di beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto per la permuta di partecipazioni ex art. 177 co. 1 del TUIR.