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Cessione di azioni proprie - novità del ddl di bilancio 2026

Pubblicato il 28 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Attualmente, la cessione di azioni proprie non possiede rilevanza fiscale, in quanto il trattamento contabile dell'acquisto e della successiva cessione di tali asset, come modificato a seguito del DLgs.139/2015, non ha impatti a Conto economico. In altri termini, poiché l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di azioni proprie non transita in Conto economico, in applicazione del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR, essa non concorre alla formazione del reddito imponibile. In merito, il Ddl. di bilancio 2026 prevede una specifica deroga al principio di derivazione rafforzata perla fattispecie della cessione delle azioni proprie determinando la rilevanza fiscale della relativa plusvalenza, allineandone così il trattamento fiscale a quello delle altre operazioni di cessione. Si afferma, infatti, che la differenza fra il corrispettivo di cessione delle azioni proprie e il costo di acquisto va considerato tra i ricavi imponibili ai fini delle imposte sui redditi. Gli Autori si chiedono se l'applicazione del principio contenuto nella nuova norma in esame possa incidere sulla possibilità di beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto per la permuta di partecipazioni ex art. 177 co. 1 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).