L'Autore osserva che la cessione/donazione di immobili o altri beni da parte di una società è equiparabile alla possibilità di cederli a titolo oneroso sotto forma di partecipazione totalitaria. Si ritiene che si tratti di scelta di convenienza fiscale, tra due strumenti giuridici perfettamente alternativi (cessione del bene da parte della società, cessione della partecipazione totalitaria nella società da parte del socio), che risulta ammessa anche dal co. 4 dell'art. 10-bis della L. 212/2000.Quando però questa possibilità non deriva da situazioni di fatto, frutto di scelte passate che nulla avevano a che vedere con la decisione di cedere o donare l'immobile, ma da disegni unitari nei quali l'atto dispositivo di cessione o donazione viene fatto precedere da un atto di scorporo preordinato alla successiva cessione o donazione dell'immobile sotto forma di partecipazione totalitaria nella società a favore del quale lo si è previamente (e appositamente) scorporato, gli eventuali vantaggi fiscali, che derivano dalla circolazione dell'immobile sotto forma di partecipazione totalitaria, devono essere attentamente valutati rispetto all'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.