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Erogazione parziale degli importi - diniego espresso per la parte restante (cass. 23.7.2025 N. 20932)

Pubblicato il 03 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

A seguito di domanda di rimborso del contribuente, la mera erogazione degli importi in modo parziale rappresenta, sia pure implicitamente, un diniego espresso per la parte restante da impugnare nei sessanta giorni.
Non è possibile, precisa la Cass. 23.7.2025 n. 20932 decorso il menzionato periodo, presentare una domanda di rimborso onde impugnare il diniego.