Il co. 2-ter dell'art. 177 del TUIR prevede delle regole specifiche per la verifica delle soglie richieste per beneficiare del conferimento in realizzo controllata in caso di partecipazioni detenute in holding.
Infatti, in questo caso, le percentuali indicate nel co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate, ex art. 2359 c.c. (anch'esse holding), il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le società holding controllate.
Per la determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile occorre tenere conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 192/2024, le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si dovevano riferire a tutte le società (anche indirettamente) partecipate dalla holding (a tutti i livelli della catena societaria), considerando sempre l'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena stessa.
Gli Autori osservano che permangono dubbi sulla modalità di determinazione del valore contabile che sembrerebbe essere riferito ai patrimoni netti delle partecipate e non a quello delle partecipazioni iscritte. La questione andrebbe affrontata in sede di decreto correttivo IRPEF-IRES.