Quando oggetto di donazione sono aziende o rami d'azienda, oppure partecipazioni societarie, l'imposta di donazione può non trovare applicazione ai sensi del co. 4-ter dell'art. 3 del D.lgs. 346/90.
Il co. 4-ter dell'art. 3 del D.lgs. 346/90, inserito dall'art. 1 co. 78 lett. a) della L. 296/2006 e integralmente sostituito (con decorrenza a partire dall'1.1.2025) a cura dell'art. 1 co. 1 lett. d) del D.lgs. 139/2024, stabilisce:
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al primo, secondo e sesto periodo, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta;
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al terzo periodo, la condizione sostanziale che deve sussistere ai fini della spettanza del beneficio;
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al quarto periodo, la condizione formale della esplicita dichiarazione di impegno al rispetto della condizione sostanziale;
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al quinto periodo, le conseguenze derivanti dall'applicazione del beneficio in mancanza dei suoi presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione di cui al primo e secondo periodo del comma 4-ter e/o in mancanza del rispetto delle condizioni sostanziale e formale di cui al terzo e quarto periodo del comma 4-ter.