La notifica dello schema di atto ai sensi dell'art. 6-bis della L. 212/2000 non preclude il ravvedimento operoso, che, oltre a poter concernere solo una parte delle violazioni, causa la riduzione delle sanzioni, nella maggioranza delle ipotesi, a 1/6 del minimo o a 1/5 del minimo se ci fosse già stato il PVC.
Occorre tuttavia valutare se, contestualizzata la situazione, risulta più conveniente un eventuale accordo di adesione, nell'ambito del quale le sanzioni hanno una riduzione meno favorevole (1/3 del minimo), ma le somme possono essere dilazionate e la pretesa può essere negoziata.
Inoltre, in caso di adesione i contributi INPS vanno pagati senza sanzioni e interessi, mentre in caso di ravvedimento saranno chiesti in autonomia dall'INPS ma con aggravio di sanzioni e interessi.