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Riallineamento dei valori contabili e fiscali - Novità del D.lgs. 192/2024 (c.d. D.lgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES" attuativo della L. 111/2023) (circ. Assonime 12.11.2025 n. 24)

Pubblicato il 13 novembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Assonime 12.11.2025 n. 24 ha analizzato il nuovo regime transitorio di neutralità fiscale delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili, nonché il nuovo regime di riallineamento di tali divergenze, introdotti dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 192/2024, attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti "solari").
Tra gli aspetti innovativi del nuovo regime Assonime evidenzia, in particolare, che:
  • in caso di riallineamento attuato con il metodo per singola fattispecie, l'imposizione sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP cui viene assoggettato il saldo positivo delle divergenze è decisamente più elevata rispetto ai regimi previgenti;
  • nel nuovo assetto normativo il riallineamento può essere operato in via autonoma per l'IRES o per l'IRAP, con la conseguenza che, in presenza di divergenze di importo diverso ai fini dei due tributi, ove si optasse per il riallineamento ai fini di entrambi, le imposte verrebbero calcolate in relazione all'importo del disallineamento relativo a ciascun comparto impositivo;
  • nel nuovo regime, l'opzione per il riallineamento è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si realizzano le fattispecie di cambiamento di assetto contabile, consentendo di superare alcune difficoltà applicative che limitavano l'accesso ai precedenti regimi di riallineamento.

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