Il Ddl. di bilancio 2026 estende le disposizioni dell'art. 95 co. 6-bis, del TUIR "alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta". Si tratta di piani di stock option/grant definiti, secondo le regole dell'IFRS 2, cash settled, vale a dire operazioni per le quali l'ammontare del debito, sorto dall'approvvigionamento di beni o di servizi, è basato sul fair value degli strumenti rappresentativi di capitale della società che emette il piano o di altre società del gruppo, con estinzione della passività in denaro alla scadenza del piano. Il co. 6-bis dell'art. 95 del TUIR (introdotto dall'art. 1 co. 862 della L. 207/2024) prevede già che per i piani equity settled (ossia operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale) la deduzione dei componenti negativi imputati a conto economico avvenga "al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti ai soggetti beneficiari del piano" (e, come specificato nella relazione illustrativa alla citata L. 207/2024, esclusivamente "nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso").