In base alla C.G.T. II° Toscana n. 1000/3/2025, la cessione del marchio da parte di un soggetto privato non imprenditore non determina materia imponibile in quanto il relativo reddito non sarebbe inquadrabile in nessuna delle categorie di cui all'art. 6 del TUIR. Il corrispettivo ricevuto a fronte della cessione del marchio, non derivando dall'assunzione di un'obbligazioni di fare, non fare o permettere, non rientra infatti nell'ambito di applicazione dell'art. 67co. 1 lett. 1) del TUIR, né negli altri casi ivi contemplati.