In merito alla rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni prevista dall'art. 5della L. 28.12.2001 n. 448, ci si è interrogati su cosa potrebbe avvenire nel caso in cui l'imposta sostitutiva fosse versata tempestivamente, ma fosse stato omesso il quadro RT del modello REDDITI destinato alla liquidazione dell'imposta. Poiché in relazione alla rideterminazione del costo delle partecipazioni l'affrancamento non si perfeziona attraverso l'indicazione in dichiarazione, un'eventuale omissione di tale adempimento non può causare la perdita dell'agevolazione perché non può essere considerata una violazione sostanziale. L'eventuale mancata o errata compilazione del quadro RT, quindi, risulta sanzionata come l'omissione di un'indicazione esatta e completa utile al compimento dei controlli da parte dell’Amministrazione (art. 8 co. 1 del D.lgs. 471/97), ossia con una sanzione che va da 250 a 2.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 16, § 3, 22.1.2021 n. 1, § 1 e 15.2.2013 n. 1, § 4.3).