L'atto avente ad oggetto donazione di partecipazioni o di aziende a favore del coniuge o del discendente del donante, che rispetti le condizioni di esenzione previste dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs.346/90 non sconta alcuna imposta di donazione. La norma di esenzione, come riscritta dal D.lgs. 139/2024, si applica alle donazioni di:- aziende o rami d'azienda di cui all'art. 2555 c.c.;- quote di partecipazione, di qualsiasi entità, in società di persone residenti in Italia, oppure in Paesi Ue, See o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;- quote di partecipazione, azionarie e non azionarie, in società di capitali residenti in Italia, oppure in Paesi Ue, See o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, ma limitatamente a quelle che consentono al donatario di acquisire "il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),del codice civile" o di integrare "un controllo già esistente".
L'Autore rileva che l'applicazione dell'esenzione a partecipazioni e aziende estere è applicabile anche agli atti di donazione antecedenti all'1.1.2025.