Scade l'1.12.2025 il termine per la rideterminazione del costo delle partecipazioni quotate detenuteall'1.1.2025. Con tale procedura, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non quotate e peri terreni, si assume come costo di acquisto, ai fini della determinazione delle successive plusvalenze, il valore di riferimento all'1.1.2025. Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 16, tale valore è quantificato nella media delle quotazioni registrate nel mese antecedente e, quindi, delle quotazioni di dicembre 2024. Non è invece necessaria alcuna perizia di stima. Su tale valore deve essere assolta, entro l'1.12.2025, l'imposta sostitutiva del 18% prevista a regime dall'art. 5 della L. 448/2001, o la prima rata di essa. Se le partecipazioni, come di regola avviene, sono detenute in regime di risparmio amministrato, il nuovo costo fiscale può essere preso in considerazione dagli intermediari solo dopo che il contribuente abbia fornito la prova dell'avvenuto versamento dell'imposta sostitutiva, o della prima rata di essa.