Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20.11.2025, ha approvato in via definitiva il D.lgs. Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA. Fra le novità più importanti in tema di IVA si segnala la proroga di dieci anni del regime di esclusione dall'imposta previsto a favore degli enti associativi (art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72). Viene infatti rinviata dall'1.1.2026 all'1.1.2036 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 (modificando l'art. 1 co. 683 della L. 234/2021 che ne fissa la decorrenza). Confermando l'attuale regime di decommercializzazione per le operazioni rese nei confronti di soci e tesserati, viene evitato un aggravio di adempimenti a carico degli enti. Il decreto approvato prevede, inoltre, il riordino delle esenzioni IVA disposte dall'art. 10 n. 12), 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72 (per prestazioni di carattere educativo, socio-sanitario, assistenziale, ecc.). È infatti stabilito che, con l'entrata in vigore delle norme fiscali del Codice del Terzo settore, tali esenzioni non saranno più riferite, in sostituzione delle ONLUS, agli enti del Terzo settore non commerciali, bensì alla generalità degli ETS, con esclusione delle sole imprese sociali costituite in forma societaria. A queste ultime viene estesa, invece, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% di cui al n. 1) della Tabella A parte II-bis allegata al DPR 633/72, uniformando il loro trattamento a quello previsto per le cooperative sociali.