Con l’Ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha sancito che nel computo degli elementi da considerare ai fini del calcolo del TFR rientrano anche le voci non specificamente richiamate nel CCNL purché siano state erogate con carattere di corrispettività rispetto alla prestazione resa e per un periodo significativo di tempo, così da escluderne il carattere occasionale.