L’INPS, con la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha reso noti i valori massimi dei trattamenti di integrazione salariale e definito il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, per l’anno 2026, pari ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026, il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio. Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.
Con l’occasione, vi ricordiamo che il Ticket di licenziamento è dovuto dai datori di lavoro nelle seguenti ipotesi:
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licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
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licenziamento disciplinare, ossia per: giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
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licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
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recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
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recesso da parte del datore durante o al termine del periodo formativo dell’apprendista;
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dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del codice civile;
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dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
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dimissioni a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda;
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interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede della azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico 18 , come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex articolo 2103 codice civile;
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risoluzione consensuale vista la riuscita del “Tentativo obbligatorio di conciliazione” presso l’ITL ex articolo 7 Legge n. 604/1966, ove il datore intenda recedere per GMO, in quanto al lavoratore spetta la NASpI;
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risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
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licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
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licenziamento collettivo, con le particolarità evidenziate a parte;
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licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex articolo 2110 codice civile;
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ipotesi previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.