Notizia

Il contributo di licenziamento NON è dovuto nelle seguenti ipotesi:

Pubblicato il 30 gennaio 2026 EUROCONFERENCE, SEAC

  • dimissioni volontarie del lavoratore (ossia non per giusta causa, maternità/paternità);
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4, commi da 1 a 7- ter della Legge n. 92/2012: si tratta della cd. isopensione;
  • cessazione del rapporto per esodo dei lavoratori anziani (articolo 41, comma 5- bis , D.Lgs. n. 148/2015) concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo), o cessazioni nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il CCNL di categoria;
  • interruzioni dei rapporti afferenti a processi di incentivazione all’esodo che comportino le prestazioni ex articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 148/2015 (intervento Fondi di solidarietà bilaterali);
  • risoluzione consensuale del rapporto con datore avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 codice procedura civile;
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato, fatta salva l’ipotesi dei lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità;
  • licenziamento del lavoratore cd. “domestico”;
  • interruzione del rapporto a causa del decesso del dipendente;
  • cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile;
  • trasferimento d’azienda, ove il dipendente passi al cessionario senza soluzione di continuità;
  • revoca del licenziamento (in quanto il lavoratore non percepirà la NASpI);
  • pensionamento del lavoratore;
  • passaggio diretto e immediato di personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas;
  • società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (articoli 43-bis e 44, D.L. n. 109/2018);
  • recesso dal contratto con i lavoratori subordinati sportivi;
  • dimissioni cd. “di fatto” per assenza ingiustificata da parte del dipendente, che si sia protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di previsione collettiva, per più di 15 giorni;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

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