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Spese di trasferta e rappresentanza - deducibilità subordinata alla tracciabilità del versamento - individuazione degli strumenti di pagamento ammessi (circ. agenzia delle entrate 22.12.2025 n. 15)

Pubblicato il 09 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

In sede di modello REDDITI 2026, le spese di rappresentanza, vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente sono deducibili dai redditi d'impresa e lavoro autonomo solo se sono state sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi che garantiscano l'identificazione dell'autore (artt. 54-septies co. 2, 95 co. 3-bis e 108 co. 2 del TUIR). Valgono come prova del versamento tracciato la ricevuta della carta di debito o credito, la copia del bollettino postale, il MAV o la ricevuta PagoPA. Quando l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile non è altrimenti dimostrabile, si può ricorrere all'estratto conto della banca (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2025 n. 15, § 2). È considerato tracciabile anche il pagamento effettuato tramite app su smartphone collegata a un IBAN. Non rientrano, invece, tra gli "altri mezzi di pagamento tracciabili" (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 180/2020 e 247/2020): 
  • i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 del D.lgs. 241/97; 
  • il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti.

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