In forza della nuova formulazione dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, come modificato dall'art. 1 co. 17 della L. 199/2025, dal periodo d'imposta 2026, chi destina alla locazione breve da tre appartamenti in su diventa, per presunzione di legge, imprenditore. Gli Autori si interrogano sulle conseguenze IVA dell'operatività della nuova soglia di imprenditorialità, chiedendosi se le ex locazioni brevi, una volta divenute imprenditoriali, vadano assimilate (tralasciando il caso del regime forfettario):
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a pure locazioni, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 8 del DPR 633/72;
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alle prestazioni delle strutture ricettive, imponibili ad IVA al 10% ai sensi del n. 120 Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Sotto il profilo dei servizi accessori, le locazioni brevi, per definizione, sono compatibili solo con i servizi minimi di fornitura biancheria e pulizia dei locali e quindi non sembrerebbero automaticamente assimilabili ad attività paralberghiere. Tuttavia, questa conclusione potrebbe essere revocata in dubbio (come prospettato da AIDC Lab nel Focus n. 1/2026), ragionando sulla ratio della nuova norma, che è costituita dalla tutela della concorrenza con le strutture alberghiere o paralberghiere.
In alternativa si potrebbe fare riferimento alle norme regionali, per comprendere se, in base ad esse, effettivamente quel tipo di attività sia definibile come "paralberghiera" o meno.