La risposta a interpello Agenzia Entrate 20.1.2026 n. 9 ha chiarito che può fruire del regime "a realizzo controllato" ex arti. 177 co. 2 del TUIR il conferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali eseguito dall'unico socio della conferitaria, senza che quest'ultima aumenti il proprio capitale sociale. La peculiarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che il conferente non riceve alcuna partecipazione in cambio del suo apporto, in quanto la conferitaria lo imputa per intero a riserva. La risposta in commento non esamina gli effetti di tale conferimento sul costo fiscale della partecipazione detenuta dal conferente. Gli Autori osservano che il valore di "realizzo controllato" determinatosi per effetto del conferimento non concorre a formare un nuovo strato LIFO, in quanto il socio conferente non riceve alcuna nuova partecipazione. Si ritiene che un conferimento imputato per intero a riserva, senza attribuzione di una nuova parte di capitale sociale al socio conferente, ha natura di apporto (versamento) del socio in conto capitale, che può essere effettuato sia in denaro sia in natura. Pertanto, si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni detenute.