Il regime forfetario di cui all'art. 86 del D.lgs. 117/2017 è applicabile dalle ODV e APS che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi non superiori a 85.000,00 euro. Gli Autori osservano che l'art. 86 co. 2 del D.lgs. 117/2017 consente l'opzione per il regime in commento anche sulla base di una presunzione circa il possesso di tale requisito, da comunicare in sede di dichiarazione annuale; tale previsione potrebbe consentire a ODV e APS, per il 2026, di optare per il regime forfetario qualora presumano di conseguire, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi commerciali non superiori alla soglia di 85.000,00 euro, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente, in quanto formatisi sotto una disciplina diversa da quella del D.lgs.. 117/2017.