Quando le partecipazioni sono oggetto di scorporo mediante scissione ex art. 2506.1 c.c., la partecipazione nella società beneficiaria, che la società scissa riceve a fronte dello scorporo, si considera posseduta "con retroattività" o "senza retroattività" a seconda che la partecipazione, che ha scorporato a favore della società beneficiaria, possieda o non possieda, alla data di efficacia della scissione, i requisiti ex art. 87 del TUIR (participation exemption). Con riguardo al requisito del periodo di possesso, la sua durata minima (calcolata, in questi casi, a partire dalla data di efficacia della scissione) è diversa quando la società beneficiaria, di cui la società scissa ha ricevuto la partecipazione, risulti una newco. Infatti:
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se la scissione mediante scorporo è avvenuta a favore di una società beneficiaria newco, il periodo minimo di possesso da parte della società scissa della partecipazione ricevuta nella società beneficiaria, richiesto ai fini della sussistenza del relativo requisito "soggettivo" pex, è quello "ordinario" dei dodici mesi precedenti a quello dell'avvenuto realizzo della partecipazione, di cui alla lett. a) dell'art. 87 co. 1 del TUIR;
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se la scissione mediante scorporo è avvenuta a favore di una società beneficiaria preesistente, il periodo minimo di possesso da parte della società scissa della partecipazione ricevuta nella società beneficiaria, richiesto ai fini della sussistenza del relativo requisito "soggettivo" pex, è quello "rafforzato" dei tre periodi d'imposta precedenti a quello dell'avvenuto realizzo della partecipazione, di cui al secondo periodo del comma 15-ter.1 dell'art. 173 del TUIR.