I soggetti passivi in possesso dello status di esportatori abituali possono fruire del regime di non imponibilità IVA per acquistare beni e servizi, nonché effettuare importazioni, nei limiti del plafond disponibile (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72). Qualora si sia beneficiato della descritta facoltà oltre il limite consentito (c.d. "splafonamento"), la violazione può essere regolarizzata avvalendosi di una delle seguenti procedure (ex multis, ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2017 n. 16):
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chiedendo al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento, fermo restando l'onere per il cessionario o committente di versare interessi e sanzioni con ravvedimento operoso;
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emettendo un'autofattura, con il versamento diretto di imposta, sanzioni e interessi;
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emettendo un'autofattura, con l'assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica. Sulla base della Guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche, si potrebbe ritenere che la seconda modalità di regolarizzazione sia ammessa sino al 31 dicembre dell'anno di splafonamento (analogamente a quanto previsto per la terza procedura).
Tuttavia, la formulazione letterale dell'art. 7 co. 4 del D.lgs. 471/97 e la prassi amministrativa precedente (es. circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12) non appaiono supportare l'esistenza di questo limite temporale.