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Il contratto di rete e la compatibilità con il regime forfettario

Pubblicato il 17 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in tema di regime forfettario e contratto di rete. L’Agenzia ricorda le cause ostative al regime forfettario (art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014), in particolare quella delineata nella lett. d), secondo cui non possono accedere al regime «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni». Richiamando le circolari n. 4/E/2011 e n. 20/E/2013, l’Agenzia ricorda che l’adesione al contratto di rete non modifica la soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo e che nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti e obblighi è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti. Pertanto, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono, le reti­contratto non esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni» e, di conseguenza, non si verifica il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, che la clausola ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), Legge. n. 190/2014, preclude ai soggetti in regime forfettario. Il medico istante potrà, quindi, aderire a una rete pura tra professionisti, da costituirsi nella forma della rete­contratto, e permanere nel regime forfettario, purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge e non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al citato comma 57.

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