L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24/E del 9 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in tema di regime forfettario e contratto di rete. L’Agenzia ricorda le cause ostative al regime forfettario (art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014), in particolare quella delineata nella lett. d), secondo cui non possono accedere al regime «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni». Richiamando le circolari n. 4/E/2011 e n. 20/E/2013, l’Agenzia ricorda che l’adesione al contratto di rete non modifica la soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo e che nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti e obblighi è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti. Pertanto, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono, le reticontratto non esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni» e, di conseguenza, non si verifica il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, che la clausola ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), Legge. n. 190/2014, preclude ai soggetti in regime forfettario. Il medico istante potrà, quindi, aderire a una rete pura tra professionisti, da costituirsi nella forma della retecontratto, e permanere nel regime forfettario, purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge e non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al citato comma 57.