Con riferimento all'indicazione del possesso di cripto-attività nel quadro RW ex art. 4 del DL 167/90, la sentenza C.G.T. I Modena 17.12.2025 n. 582/3/25 ha adottato una posizione rigorosa, affermando la sussistenza dell'obbligo dichiarativo anche per gli anni antecedenti al 2023.Si ritiene che la detenzione di asset tramite una piattaforma estera che fornisce un servizio di wallet digitale in cui sono conservate le chiavi private (nel caso di specie un exchange con sede in Finlandia),integra la fattispecie della «custodia estera» il che comporta l'obbligo di monitoraggio. Sebbene ex lege l'obbligo decorra dall'1.1.2023, la Corte ha ritenuto comunque che tale adempimento dovesse essere effettuato alla luce del precedente giurisprudenziale della Corte di giustizia UE22.10.2015 causa C-264/14, la quale aveva già assimilato le valute virtuali alle attività estere di natura finanziaria.