Se oggetto di scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c sono complessi aziendali, la società scissa può ritrovarsi, sin dal primo giorno successivo a quello di efficacia della scissione, con una partecipazione nella società beneficiaria che presenta "già" entrambi i requisiti c.d. "soggettivi" per l’applicazione della participation exemption (ininterrotto possesso e iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie).In merito invece ai requisiti c.d. "oggettivi" per l'applicazione della participation exemption, ossia quello della "residenza" e della "commercialità", di cui alle lett. c) e d) dell'art. 87 co. 1 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della sussistenza dei medesimi, lungo tutto l'arco temporale pregresso al realizzo della partecipazione per il quale detti requisiti devono persistere ininterrottamente, ai sensi del co. 2 dell'art. 87 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 36, §2.3.6.4 e ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2009 n. 227):
-
vada effettuata anche in capo alla società dante causa dell'operazione fiscalmente neutrale (oltre che in capo alla società partecipata);
-
qualora, tra la data di "genesi" della partecipazione in dipendenza dell'operazione fiscalmente neutrale e la data di realizzo della partecipazione, il tempo trascorso sia inferiore all'arco temporale di monitoraggio previsto dal co. 2 dell'art. 87 del TUIR.