Notizia

Scissione mediante scorporo – Scorporo di azienda o rami di azienda -Partecipazione nella società beneficiaria – Benefici ai fini della Participation Exemption

Pubblicato il 17 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Se oggetto di scissione "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c sono complessi aziendali, la società scissa può ritrovarsi, sin dal primo giorno successivo a quello di efficacia della scissione, con una partecipazione nella società beneficiaria che presenta "già" entrambi i requisiti c.d. "soggettivi" per l’applicazione della participation exemption (ininterrotto possesso e iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie).In merito invece ai requisiti c.d. "oggettivi" per l'applicazione della participation exemption, ossia quello della "residenza" e della "commercialità", di cui alle lett. c) e d) dell'art. 87 co. 1 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della sussistenza dei medesimi, lungo tutto l'arco temporale pregresso al realizzo della partecipazione per il quale detti requisiti devono persistere ininterrottamente, ai sensi del co. 2 dell'art. 87 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 36, §2.3.6.4 e ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2009 n. 227): 
  • vada effettuata anche in capo alla società dante causa dell'operazione fiscalmente neutrale (oltre che in capo alla società partecipata);
  • qualora, tra la data di "genesi" della partecipazione in dipendenza dell'operazione fiscalmente neutrale e la data di realizzo della partecipazione, il tempo trascorso sia inferiore all'arco temporale di monitoraggio previsto dal co. 2 dell'art. 87 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...