L'art. 23 co. 1-bis del TUIR attrae a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate dai non residenti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 4.7.2025 n. 175, ha così evidenziato che sconta l’imposta sostitutiva del 26% la plusvalenza realizzata da un trust opaco statunitense a seguito della cessione delle partecipazioni in una società svizzera titolare di un unico immobile in Italia. Nel caso specifico, l'imposizione italiana è giustificata alla luce delle pattuizioni della Convenzione Italia-Stati Uniti che assegnano anche all'Italia il potere impositivo su tali plusvalenze; se, come invece accade nella maggior parte dei casi, i Trattati prevedono l'imposizione esclusiva nell'altro Stato, tale principio prevale sulla disposizione interna e l'Italia non può tassare tali redditi.