Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'inapplicabilità del limite alla detraibilità dell'IVA (nel limite del 40%) per i "veicoli stradali a motore" nel caso di acquisizione in leasing di una e-bike, da parte di un esercente impresa, arte o professione. Difatti, secondo l'Agenzia, le e-bike (ossia le biciclette a pedalata assistita) sono, sostanzialmente, equiparabili ai velocipedi (secondo la normativa nazionale e unionale), per i quali non valgono i limiti alla detrazione dell'IVA di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. L’imposta è detraibile, nei limiti del principio di inerenza, se la e-bike è acquisita, mediante contratto di leasing, da una società per essere destinata all'uso dei dipendenti nell'ambito dell'attività d'impresa. Non è, invece, detraibile l'IVA assolta per l'acquisizione dell'e-bike, se il bene è destinato all'uso personale gratuito dei dipendenti, trattandosi di un'operazione "a valle" esclusa da IVA ai sensi dell'art.3 co. 3 del DPR 633/72 (con conseguente indetraibilità dell'IVA "a monte").