Il co. 6-bis dell'art. 95 del TUIR stabilisce che i componenti negativi imputati a Conto economico ai sensi dell'IFRS 2 "sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti". La deducibilità del costo, pertanto, non è più legata alla maturazione contabile, ma viene differita al momento in cui il diritto del beneficiario si concretizza, ossia all'assegnazione effettiva degli strumenti finanziari (cioè esercizio dell'opzione). La logica è quella di assimilare tali oneri ad "accantonamenti per oneri futuri”, la cui deducibilità è condizionata all'effettivo esercizio dei diritti da parte dei beneficiari. Secondo l'art. 1 co. 863 della L. 207/2024 questa disposizione si applica alle operazioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. Un profilo di particolare interesse riguarda le situazioni in cui la prima rilevazione contabile dell'onere avviene in un esercizio successivo a quello della grant date. Ciò può accadere, ad esempio, con l’assunzione di un dipendente già beneficiario di un piano presso un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, una risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate non resa pubblica sottolinea che il criteri dirimente è il momento della "prima rilevazione" contabile da parte della società. Quindi, se un piano ha un vesting period iniziato nel 2024, ma i relativi oneri sono contabilizzati per la prima volta dalla società nel 2025, allora si rendono applicabili le disposizioni del co. 6-bis dell'art. 95 del TUIR.