Il Tribunale di Venezia, nella sentenza 9.6.2025 n. 2878, ha stabilito che i beni immobili siti in Italia ma di proprietà di una società inglese estinta - facente capo a due soci italiani - seppure risultino ancora intestati a quest'ultima nei registri immobiliari, sono divenuti, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell'ente, di proprietà esclusiva - "pro quota" -degli unici due soci italiani. La sezione 1012 del Companies Act 2006, infatti, ai sensi della quale, quando una società viene cancellata d'ufficio, in assenza di una procedura di liquidazione, i suoi beni risultano essere "bona vacantia" (ossia beni immobili privi di un proprietario conosciuto) e divengono di proprietà della "Corona", si applica ai soli beni immobili che si trovino nel Regno Unito. L'effetto successorio conseguente alla cancellazione della società, peraltro, è un effetto del tutto automatico ("ex lege"), che non necessita di alcun ulteriore atto ai fini di pubblicità nei confronti dei terzi. Tale atto avrebbe mera natura dichiarativa e certificativa e non inciderebbe sulla titolarità del bene, che deriva dalla pubblicizzazione dell'estinzione societaria.