Nella circolare n. 1 del 19.2.2026, relativa alle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo principio di non commercialità introdotto dall’art. 79 del D.lgs. 117/2017 per le attività di interesse generale degli ETS riguarda esclusivamente le imposte sui redditi. Viene evidenziato, infatti, che ai fini IVA la riforma del Terzo settore "non ha previsto una parallela disciplina fiscale" e "non modifica i presupposti generali del d.P.R. 633 del 1972”. Pertanto, per valutare la rilevanza IVA delle attività di interesse generale, delle attività diverse delle attività di raccolta fondi svolte dagli ETS (artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 117/2017), è necessario verificare la sussistenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale del tributo ai sensi del citato DPR 633/72, e, più in generale, guardare ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/Ce. Fra gli altri chiarimenti della circolare, si evidenziano, poi, quelli resi con riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che optano per il regime forfetario di cui all'art. 86 del D.lgs. 117/2017. Il documento di prassi precisa che tali enti risultano esonerati anche dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che nelle ipotesi in cui assumano la veste di debitori di imposta. In ogni caso, laddove la fattura elettronica venga emessa, dovrà riportare il codice natura "N2.2" (riferito alle operazioni non soggette a IVA).