In materia di IMU, la sentenza Cass. 17.2.2026 n. 3613 ha reso alcuni chiarimenti in merito all’imposizione del fabbricato abusivo. In particolare, la pronuncia richiama il fatto che, ai sensi della procedura di cui all'art. 31 co. 3del DPR 380/2001, se l'ordine di demolizione del fabbricato abusivo rimane ineseguito entro 90giorni, il fabbricato viene acquisito al patrimonio del Comune di diritto e gratuitamente. La Corte di Cassazione rileva dunque che, una volta spirato il termine di 90 giorni senza che sia stata eseguita la demolizione, poiché il Comune acquista, a titolo originario, la proprietà del fabbricato abusivo, il precedente titolare cessa di essere assoggettato all'IMU. Fino al momento di acquisizione del fabbricato abusivo al patrimonio del Comune, a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione, il proprietario del fabbricato abusivo deve versare l'IMU, tenuto conto che:
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l'IMU è dovuta sul fabbricato per il solo fatto che si è provveduto al suo accatastamento, risultando invece irrilevante che lo stesso fosse privo delle condizioni di abitabilità, o che fosse stato edificato in contrasto con la regolarità urbanistica dell'immobile;
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il proprietario del fabbricato abusivo, ancorché questo sia oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca, deve considerare l'immobile come "fabbricato", e determinare pertanto l'IMU in base alla rendita catastale.