Gli Autori riepilogano gli obblighi di bilancio per gli ETS non commerciali come definiti dall’art. 13 del D.lgs. 117/2017. I modelli di bilancio utilizzabili sono quelli approvati dal DM5.3.2020, mentre non risulta ancora approvato il rendiconto per cassa con voci aggregate, che potrebbero utilizzare gli ETS con proventi annui non superiori a 60.000,00 euro, indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica. Il bilancio, oltre che dai modelli ministeriali, deve essere integrato da altri documenti, quali:
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i rendiconti delle raccolte occasionali di fondi, ove l'ETS abbia effettuato tali iniziative nel corso dell'esercizio, mediante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, organizzando una o più specifiche raccolte fondi. In tal caso, si deve adottare lo specifico modello contenuto nel DM 9.6.2022;
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la relazione dell'organo di controllo e di revisione, se nominati;- il verbale di approvazione del bilancio.
Qualora l'ETS perda la qualifica di ente non commerciale ai fini fiscali a causa della prevalenza dello svolgimento di attività commerciale, il bilancio deve essere redatto in una delle forme previste per le imprese dal Codice civile (artt. 2423, 2435-bis o 2435-ter), oppure nella forma ordinaria prevista per gli ETS, purché tali enti non rivestano la qualifica di imprese sociali, sempre obbligate alla redazione del bilancio nella forma civilistica.