In caso di conferimenti in natura di beni, siano essi realizzativi ex art. 9 del TUIR o regolati dai regimi di realizzo controllato di cui agli artt. 175, 177, co. 2 o 2-bis del TUIR, le norme di riferimento non disciplinano il periodo di possesso delle quote o azioni ricevute dal conferente, particolarmente rilevante ai fini dell'accesso al regime di participation exemption di cui all'art. 87 del TUIR, in caso di successiva cessione delle medesime partecipazioni. Si osserva che il periodo di possesso delle azioni o quote ricevute dal conferente a fronte di conferimenti in natura realizzativi o a realizzo controllato decorre dalla data di perfezionamento giuridico del conferimento (circ. Assonime 6.7.2005 n. 38). In merito, l'Autore osserva che, nell'ipotesi in cui il soggetto conferente sia socio unico della società conferitaria, per i conferimenti in natura il diritto di opzione è escluso ex lege ai sensi dell’art. 2441 co. 4 c.c. In base a un approccio formalistico, ne conseguirebbe, dunque, la decorrenza di un nuovo holding period per le azioni o quote ricevute.
Tuttavia, tale impostazione penalizza il socio conferente che, di fatto, non acquisisce una nuova partecipazione, mantenendo inalterata la propria percentuale partecipativa.