Secondo l'art. 4, par. 1, del modello OCSE, in termini generali una "persona" è considerata residente di uno Stato contraente (e quindi titolata ai benefici convenzionali) se, in base alla legislazione interna di tale Stato, è "soggetta a imposta" ("liable to tax") in ragione di criteri quali il domicilio, la residenza, la sede dell'amministrazione o altro criterio di natura similare. La "soggezione all'imposta" si intende verificata non quando il soggetto interessato è effettivamente tenuto al versamento dell'imposta nel proprio Stato di residenza, bensì ove lo stesso rientri nell'ambito di applicazione soggettivo dell'imposta in tale Stato, essendone soggetto passivo. Tale indirizzo, sul quale la giurisprudenza è generalmente concorde, è stato altresì riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello 19.4.2021 n. 258 e6.8.2025 n. 203. Nelle Convenzioni stipulate dall'Italia sono previste alcune eccezioni, talvolta ricomprendendo tra i soggetti passivi residenti ai fini convenzionali le società di persone, ovvero disponendo che il soggetto si considera residente ai fini convenzionali se residente nel proprio Stato in base alle sue disposizioni interne.