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Misure cautelari - escussione della garanzia (trib. napoli 4.2.2026)

Pubblicato il 30 marzo 2026 Sole24Ore, Eutekne

Ai fini del buon esito della composizione negoziata della crisi (CNC) assumono rilievo le misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 del D.lgs. 14/2019.
In tale contesto, l'escussione delle garanzie dei terzi per i debiti dell'impresa può mutare l'interesse dei creditori a convergere su una soluzione della crisi, in ragione della surroga dei garanti.
Tale fattispecie si presenta quando, ad esempio, i debiti chirografari verso intermediari finanziari sono garantiti dalla fideiussione pubblica (di SACE o del Fondo PMI di Mediocredito Centrale), poiché, in caso di escussione della garanzia statale, i garanti assumono il ruolo di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.
Il Trib. Napoli 4.2.2026, dopo avere confermato le misure protettive per inibire alle banche l'escussione del patrimonio dei fideiussori dell'impresa in crisi, ha accolto il ricorso delle banche rilevando che le misure di "stay" accessibili con la CNC sono derogatorie dei principi generali. Secondo i giudici, dette misure non devono compromettere "in modo significativo o definitivo le possibilità di soddisfazione dei creditori".

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