L'art. 11 del DL 27.3.2026 n. 38 (in attesa di conversione in legge) ha eliminato le previsioni che vincolavano l'esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l'applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.
L'abrogazione decorre in modo retroattivo dall'1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell'esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell'emittente:
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fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
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in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro.