Con la risposta a interpello n. 88 del 30.3.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un Gruppo IVA non può utilizzare il proprio credito IVA annuale in compensazione "orizzontale" ex art. 17 del D.lgs. 241/97 (art. 4 co. 4 del DM6.4.2018), ma può soltanto chiederlo a rimborso in presenza dei presupposti (art. 30 del DPR 633/72), oppure cederlo a terzi (compresi i singoli partecipanti) ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DM 6.4.2018. In base a quest'ultima disposizione, in particolare, l'eccedenza di imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale può essere ceduta dal rappresentante di Gruppo su delega dei partecipanti, nel rispetto degli artt. 2160 ss. c.c.
Nel caso specifico, l'istante era rappresentante di un Gruppo IVA e aveva anche il ruolo di consolidante ai fini IRES. Prospettando per il Gruppo IVA una posizione marcatamente a credito nella dichiarazione annuale per il 2025, ipotizzava di cedere al consolidato fiscale almeno una parte di tale credito IVA, indicandone l'importo nell'apposito rigo VX6 del modello dichiarativo.
L'Agenzia, però, non condivide la soluzione ipotizzata dall'istante, osservando che la struttura del Gruppo IVA, in quanto autonomo soggetto passivo ai fini del tributo, impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di rappresentante.