Se la dichiarazione omessa è presentata entro i termini di accertamento e non è iniziato un controllo fiscale, la sanzione non è del 120% ma del 75% delle imposte dovute (artt. 1, 2 e 5 del D.lgs. 471/97).
Inoltre, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione di quella per l'anno successivo e sono pagate le imposte e le sanzioni, il reato di dichiarazione omessa non è punibile (art. 13 co. 2 del D.lgs. 74/2000).
In quest'ultimo caso bisogna pagare in autoliquidazione le imposte, le sanzioni piene del 75% e gli interessi al 4% (il tasso legale non sembra applicabile considerato che non si tratta di ravvedimento operoso).