Le holding che posseggono lo status di soggetti passivi IVA (c.d. holding dinamiche) possono porre in essere operazioni esenti da imposta, come ad esempio la compravendita di azioni o titoli obbligazionari (art. 10 co. 1 n. 4) del DPR 633/72), se, oltre a percepire i frutti dell'attività finanziaria, c'è un intervento nella gestione delle società partecipate.
La Corte di Giustizia, causa C-77/01, ha affermato, tra l'altro, che non possono essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA gli interessi percepiti dalla holding a titolo di corrispettivo di depositi bancari ovvero di investimenti in titoli, poiché gli interessi "costituiscono il corrispettivo della disponibilità del capitale a profitto di un terzo".
La compravendita di azioni e obbligazioni (in regime di esenzione) non impone l'emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente, ai sensi dell'art. 22 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, e non determina l'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019.
Se la holding non si è avvalsa della dispensa ex art. 36-bis del DPR 633/72, è dovuta la presentazione della dichiarazione annuale (compilando il rigo VE33) e la comunicazione delle liquidazioni periodiche. È, inoltre, dovuta la registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DPR 633/72, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.