La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 febbraio 2026, n. 2558, in tema di apprendistato, ha stabilito che la decadenza dalle agevolazioni contributive prevista dall’art. 16, Legge n. 196/1997, per inadempimento degli obblighi formativi non può fondarsi su una valutazione rigorosamente oggettiva della mera mancata partecipazione ai corsi di formazione esterna in un singolo anno, ma richiede un accertamento concreto dell’idoneità dell’inadempimento a compromettere l’obiettivo formativo unitariamente considerato. Tale valutazione deve tenere conto:
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della formazione interna effettivamente erogata;
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della formazione esterna eventualmente ricevuta in altri periodi del rapporto, inclusa quella in materia di sicurezza sul lavoro;
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delle peculiari prestazioni dedotte in contratto;
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del complessivo svolgimento del rapporto formativo.
Solo l’inadempimento di non scarsa importanza, che pregiudichi irrimediabilmente il raggiungimento dell’obiettivo formativo caratterizzante il contratto di apprendistato, giustifica la decadenza dalle agevolazioni per l’intero periodo contrattuale.