Con Messaggio 7 aprile 2026, n. 1215, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in merito al pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità. In particolare, l’Istituto fornisce le istruzioni da seguire nei casi in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata (70%)
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diventi titolare di pensione diretta;
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presenti domanda di assegno ordinario di invalidità;
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si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato.
L’erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Ciò significa che, qualora:
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il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata (70%), diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata (30%);
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il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata (70%), presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, deve optare per una delle due prestazioni. Nel caso in cui l’interessato opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata. Se l’interessato opta per la prestazione di anticipazione della NASpI, viene erogata la seconda rata (30%) e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI (tale assegno può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso);
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il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata (70%), si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto. Inoltre, il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è tenuto alla restituzione della prima rata (70%) già corrisposta.