L'art. 20 del D.lgs. 13/2024 regola il calcolo degli acconti d'imposta solo per i contribuenti che, in alternativa:
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aderiranno al concordato preventivo (CPB) per il biennio 2026-2027 e per i quali il 2026 è il primo periodo di applicazione;
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vi hanno aderito per il biennio 2025-2026 e per i quali il 2026 è il secondo periodo di applicazione.
Nulla è invece stabilito per chi ha aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e non rinnova l'opzione per quello successivo.
Dato che, ad oggi, per il calcolo degli acconti relativi al 2026, nessuna disposizione impone di assumere, quale
imposta relativa al 2025, quella che si sarebbe determinata senza il concordato preventivo, si applicano le
disposizioni generali.
Quindi, è possibile scegliere tra il metodo storico e quello previsionale e, se si opta per lo storico, si considera il dato riportato nel consueto rigo "Differenza" dei modelli REDDITI, determinato sulla base del reddito concordato per il 2025.