Si osserva che anche quando la società scissa è non residente e la partecipazione nella società beneficiaria residente viene attribuita direttamente alla società scissa non residente (senza, cioè, permanere nel patrimonio della sua stabile organizzazione in Italia), lo scorporo attuato mediante scissione ex art. 2506.1 c.c. non determina in capo alla società scissa una plusvalenza imponibile (art. 173 co. 15-ter.2 del TUIR) pari alla differenza tra il valore effettivo della partecipazione nella società beneficiaria residente e il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio della stabile organizzazione scisso a suo favore. Infatti, la società scissa non residente, al pari di qualsiasi società scissa residente, assume la partecipazione per un valore pari a quel costo fiscalmente riconosciuto.
Tuttavia, le risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2020 n. 633, 6.4.2022 n. 124 e 10.5.2022 n. 251,
contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioritaria dottrina, hanno affermato che la società conferente non
residente consegue una plusvalenza imponibile (sulla quale, in presenza dei relativi presupposti, può trovare
applicazione la participation exemption) pari alla differenza tra il valore effettivo della partecipazione nella società beneficiaria residente e il costo fiscalmente riconosciuto del patrimonio della stabile organizzazione scisso a suo favore.
Si ritiene che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe riconsiderare la propria impostazione con riguardo agli scorpori attuati mediante conferimenti d'azienda neutrali ex artt. 176 e 179 del TUIR.